Nuova direttiva per la Legge E. R. contro l’inquinamento luminoso

La nozione di “inquinamento luminoso” spesso viene confusa con quella di “inquinamento luminoso astronomico”, che rappresenta solo una parte del problema e che definisce la riduzione della capacità di osservare i corpi celesti.
Fortunatamente ci sono Leggi, come la L.R. Emilia Romagna 19/2003, che cercano di affrontare il problema in maniera completa.
Negli ultimi anni ho partecipato attivamente al gruppo di lavoro che si è occupato di aggiornare la Legge di cui sopra e che ha portato alla recente pubblicazione della nuova Direttiva applicativa (BUR n.355 del 29/11/2013).

Non nascondo il fatto che sono estremamente soddisfatto per il lavoro svolto – anche se, da buon perfezionista, credo ci sia ancora molto da fare – ed in particolar modo sono felice che una legge di questo tipo per la prima volta si basi su indicazioni tecnico-scientifiche, anziché presentare numeri – per così dire – “tirati fuori dal cilindro”.
A cominciare dalla definzione stessa di inquinamento luminoso, che comprende la nozione di “inquinameno luminoso astronomico” vista prima e la nozione di “inquinamento luminoso ambientale”, inteso come luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui è funzionalmente dedicata, è emessa in misura maggiore alle reali necessità ed induce effetti negativi sull’uomo e l’ambiente. Per ulteriori approfondimenti su questo argomento, vi rimando alla presentazione sull’ inquinamento luminoso che ho portato al convegno Illuminotronica.

Senza entrare troppo nei dettagli – per cui rimando alla lettura del testo della Direttiva – riassumo brevemente le principali novità:

1) Sorgenti luminose

Finalmente, negli ambiti al di fuori delle Zone di Protezione, sarà possibile installare apparecchi illuminanti LED. Non è stato possibile – per motivi che sarebbe troppo lungo spiegare e che probabilmente sono al di fuori dell’umana comprensione – impedire di inserire un limite alla temperatura di colore utilizzabile (sono ammesse sorgenti con Tcc inferiore a 4000K): chiunque abbia familiarità con i concetti base dell’illuminotecnica sa infatti che la temperatura di colore è un parametro estremamente aleatorio e poco significativo (tanto che due sorgenti con distribuzioni spettrali completamente diverse possono avere però la medesima temperatura di colore). Tra l’alto la misura di questo parametro consente ampi margini e quindi in realtà possono essere certificate come 4000K sorgenti che possono andare dai 3500K ai 45000K e oltre.
Una “toppa” a questa indicazione poco significativa è stata inserita consentendo sorgenti con Tcc superiore a 4000K ma con acv inferiore a 0,60. Il parametro acv indica in soldoni il rapporto fra la parte di spettro che più influenza il ritmo circadiano e l’emissione totale: di questo parlerò più approfonditamente in un altro articolo.

Un discorso a parte meritano le Zone di Protezione, che comprendono zone naturali protette e zosservatori astronomici. Per queste zone vanno necessariamente utilizzate lampade a sodio alta pressione.
Senza nulla togliere a questa tipologia di lampade, non si comprende per quale motivo una Legge indichi (nel testo stesso, non solo nella Direttiva) una tecnologia e non un parametro. Ovvero: qual’è la base di questa indicazione? Si vogliono adottare sorgenti a spettro “stretto”? Bene, allora diamo un parametro che non consenta sorgenti ad ampio spettro (banalmente il CRI o una funzione che calcoli la compattezza dell’emissione spettrale).
Si vogliono adottare sorgenti ad alta efficienza? Bene: questo esiste già (vedi paragrafo successivo).
Si vogliono adottare solo sorgenti a scarica? Bene: diciamo solo sorgenti a scarica.
Se domani improvvisamente sparissero tutte le sorgenti al sodio alta pressione, tutte queste zone rimarrebbero al buio … tanto più che questa limitazione vale anche per i privati: provate ad andare al LeRoy Merlin e chiedere una plafoniera per esterni al sodio alta pressione!

2) Prestazioni energetiche di apparecchi ed impianti

La parte più innovativa del documento è sicuramente l’introduzione di specifiche minime per le prestazioni di apparecchi ed impianti, sulla scorta della proposta della valutazione energetica di cui ho già parlato in un articolo precedente.
Quante volte abbiamo parlato di apparecchi di illuminazione scadenti o di Amministratori che non sono in grado di comprendere l’effettiva efficienza di un impianto? Da oggi sarà più difficile proporre soluzioni di scarsa qualità, perché viene richiesta una valutazione delle prestazioni energetiche di apparecchi ed impianti (indipendentemente dalla tecnologia utilizzata o dalle modalità di riduzione di flusso/utilizzo dell’impianto).

IPEA IPEI
Come per gli elettrodomestici, la valutazione energetica rappresenta uno strumento importante al servizio degli Amministratori, i quali possono avere una panoramica immediata dell’efficienza del prodotto, sono in condizione di effettuare la comparazione dei diversi prodotti offerti su basi concrete ed infine hanno la possibilità di attribuire il giusto valore di mercato.

3) La figura del progettista

Un altro problema spinoso, di cui si è parlato spesso, è quello del riconoscimento delle capacità del progettista.
In mancanza di una legislazione nazionale che riconosca la figura del progettista illuminotecnico non si è potuto operare con indicazioni dirette, ma sono state aggiunte responsabilità e compiti cui possono sopperire solo dei professionisti del settore.
Non sarò più possibile ad esempio presentare un “calcolo illuminotecnico” facendolo passare come “progetto”: un progetto deve essere strutturato come indicato dal DPR 207/2010, presentare un piano di manutenzione, le valutazioni energetiche IPEA e IPEI ed infine allegare una relazione di calcolo dei consumi e dei risparmi energetici possibili.

Queste non sono indicazioni “facoltative” ma obbligatorie per tutte le Amministrazioni: per un progettista illuminotecnico questa è ordinaria amministrazione, ma per un elettricista o un produttore significa strutturare un ufficio progettazione dedicato.

3) Il superamento della norma UNI 11248:2012

Come già avevo indicato in un precedente articolo, l’aggiornamento della norma UNI 11248 si è rivelato un disastro sotto molti punti di vista e ha minato seriamente la credibilità dell’organo istituzionale addetto all’unificazione normativa. E’ una norma che si attiene a metodologie discutibili, così come la gemella dedicata alle gallerie e, sempre come la gemella, guidata dai dettami di individui che non sono disposti a confrontarsi.
Certo, lo stesso discorso vale per molte Leggi Regionali contro l’inquinamento luminoso: ancora non ho visto un documento scientifico o un dibattito o una pubblicazione di rilievo che dimostri numeri come il rapporto 3,7 o le 0,49 cd/klm. Però la revisione della Direttiva della L.R. Emilia-Romagna dimostra come un lavoro di discussione serio e sereno possa portare a buoni risultati.

Per questo motivo è stata presa la decisione (sicuramente coraggiosa) di riscrivere le indicazioni per la progettazione illuminotecnica, salvando ciò che di buono è presente nella norma UNI 11248:2012 (di questo ne va dato atto) e modificando il resto.
Sono molto orgoglioso dell’Allegato F e credo che possa rappresentare un buon punto di partenza per la revisione della normativa nazionale stessa (ricordo che tra l’altro l’Allegato F non impedisce di utilizzare la UNI 11248), ovvero una norma oggettiva, basata su parametri semplici e al contempo ragionevoli e tecnicamente validi. Questa parte ridà al progettista la facoltà di definire i parametri di influenza (al contrario della UNI 11248, che parte dal presupposto che il progettista sia incapace di svolgere il proprio lavoro) e soprattutto mette delle limitazioni alle responsavilità che lo stesso progettista può assumersi (ovvero: la classificazione urbanistica delle strade non può essere compito di chi si occupa dell’impianto dell’illuminazione, così come il fatto che non è possibile sopperire con l’illuminazione a buche o asfalti ammalorati).

Ultime considerazioni

Questa Direttiva non è la risposta a tutti i problemi, presenta ancora alcuni errori e sicuramente può essere migliorata.
Credo però che rappresenti un segnale importante – come si dice ora – di discontinuità.

Mi piacerebbe riflettere assieme sul testo della Direttiva e, perché no, magari proporre correzioni o aggiornamenti.

S.V.B.E.E.Q.V.

Matteo Seraceni

“Mi raccomando: questa volta cattivi, eh?”


“Mi raccomando: questa volta cattivi, eh?”

—– O —–

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE

Sulla base della discussione avvenuta sul gruppo facebook Italian Lighting Design, mi impegno a farmi da portavoce in Regione per eventuali modifiche alla Direttiva, che verranno discusse in maniera seria ed approfondita direttamente in questa pagina attraverso i commenti e il link al documento condiviso presente su google drive.

Sono ben accetti i contributi di chiunque voglia partecipare alla discussione: il documento condiviso è aperto e modificabile.
Chiedo a chi lo compilerà di indicare il proprio nome e cognome ed eventualmente, prima di cancellare parti altrui, segnare con un altro colore le eventuali modifiche.

Grazie mille.

Pubblicità

One comment

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...